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#Pec delle imprese. Per la comunicazione da parte delle società al registro delle imprese del proprio indirizzo di posta elettronica certificata ci sarà tempo fino al 30 giugno 2012...
...usufruendo di una proroga disposta da un decreto in esame dal Governo. Fonte: ItaliaOggi del 24 Gennaio 2012
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Roberto
Roberto B. • E siamo al secondo rinvio....
Comunque non ci sono (finora) sanzioni, quindi ci sarà tempo per sempre...
W L'Italia
Franco
Franco R. • Ciao Roberto e scusa se ripeto cose che già sai!
Credo che dobbiamo tutti cambiare mentalità.
La PEC non è (ripeto: NON E'), come ho sentito dire da qualcuno, una imposizione italiana per chissà quali reconditi motivi.
La PEC è un magnifico sostituto di quella orribile cosa che è la Raccomandata A.R.
Elenco, ad uso degli scettici, solo i principali vantaggi.
1) Non c'è bisogno di andare all'Ufficio Postale, compilare i due modulini, fare la fila e, infine, pagare. Il tutto, poi, diventa ancora più comodo quando si deve mandare la stessa raccomandata a più destinatari: per dirla con Rugantino: "una botta e via", mentre con le Raccomandate A.R. bisogna ripeter la trafila per ogni destinatario.
2) Le PEC mail inviate ad altri utenti PEC sono "Raccomandate senza busta" in quanto ogni ricevuta di consegna completa fornisce prova con valore legale della casella di PEC mittente, della data di invio, del/dei destinatario/i, di quando ha fatto "touch down" nella casella PEC di un destinatario e (a seconda del tipo di ricevuta scelto) del contenuto del messaggio, allegati compresi.
3) Anche il destinatario ne trae vantaggio: si trova il PEC message nella mailbox senza dover andare, come spesso avviene, alla Posta a ritirare la Raccomandata aspettando i comodi dell'Ufficio Postale e nel "Daticert.xml" trova evidenza della casella di PEC mail mittente, della data di spedizione e perfino di altri destinatari, sempre che il mittente abbia fare una sola PEC per tutti. Non cito, perché sarebbe tropo sconvolgente per gli aficionados delle Raccomandate A.R., che gli eventuali allegati sono già in formato digitale.
Mi fermo qui concludendo: "non vogliamo usare la PEC al posto della Raccomandata A.R.? continuiamo a farci del male." Pensate che io a volte la uso al posto della e- mail normale ...
Roberto
Roberto F. • c'è molta confusione in merito. Anche solo il fatto che dicano sia in esame una proroga quando il termine è già scaduto il 31.12 non aiuta certo. Il fatto che poi non ci siano sanzioni è altrettanto discutibile, dato che le sanzioni non sono previste dalla legge, ma sono previste in caso di mancato rispetto degli adempimenti con le Camere di Commercio. Per cui è probabile che non vi arrivi una sanzione dallo Stato ma vi può arrivare da parte della vostra Camera di Commercio. E, tra i due, non so chi è più affamato di soldi.
Roberto
Roberto B. • Ciao a tutti, ciao Franco
Franco, sono d'accordo con te su tutta la linea.
Riguardo alla mia "battuta" sulla mancanza di sanzioni aggiungo solo che allo stato attuale io mi aspetto di poter mandare una "raccomandata" a qualunque società o libero professionista o PA tramite PEC. Così dice la legge.
Ma vado sul sito del Registro Imprese, cerco l'indirizzo del destinatario della mia lettera raccomandata (che probabilmente già non mi sta simpatico, altrimenti basterebbe una telefonata) e vedo che "... non ha registrato un indirizzo PEC". E quindi mi tocca andare in posta ... ecc ecc.
E mi domando: ma con la spasmodica ricerca di denaro in cui è impegnato lo Stato, sarebbe così difficile sanzionare - non dico tanto - ma € 100 al mese i ritardi per questo adempimento che richiede 15 minuti tutto compreso?
Avremmo il doppio vantaggio di una discreta raccolta nel primo mese e di un registro pressoché completo il mese dopo.
Roberto Felter dice che potrebbe esserci una sanzione da parte della Camera di Commercio, io non ne so nulla, ma spero che sia così.
Buon inizio di settimana (che parte un po' ... freschina!) a tutti
E non si
Marco
Marco C. • Per esigenze di spazio,riporto in sintesi qui quanto ho scritto in: http://www.cittadininternet.it/?p=1423.
Con l’approvazione del Decreto sviluppo la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese slitta al 30 giugno 2012.
Sui vantaggi della digitalizzazione, penso siamo tutti
d’accordo.
Se le aziende stentano ad attivare la PEC, però un motivo di fondo
esiste,sostanzialmente :non sono pronte. Manca la cultura del digitale, in un
ottica miope che non riesce a vederne i vantaggi, vale sempre la
storiella del taglia legna che si affaticava nel tagliare un tronco con
un ascia non affilata, e al passante che lo incitava ad affilarla rispondeva “non ho tempo per affilarla … .devo tagliare “
@RobertoB:
L’obbligo della PEC , non è solo un adempimento da sbrigare
in pochi minuti, è molto di piu. E’ per le imprese il passaggio a tutti gli
effetti al digitale.(Vedi: http://www.linkedin.com/groups/Non-aprite-quella-PEC-Sottotitolo-3725002.S.80491741?qid=9798c6a8-2087-483c-b4b9-7df5294804bd
Marco
Marco C. • Scusate ….mi era rimasto fuori un pezzo del post
@RobertoF:
linko una nuova circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che ribadisce l’applicabilità delle sanzioni ex art. 2630 c.c. per le aziende che non ottemperano all’obbligo dell’indicazione dell’indirizzo PEC.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti
Franco
Franco R. • Ho provato ad accedere al link indicato da Marco Ceccarelli, ma di dice questo:
"You are not authorized to view this page"
Aiuto!
Roberto
Roberto B. • @MarcoC
Interessante la tua discussione che non avevo mai letto.
Io non sono un giurista, ma che l'uso della PEC implichi automaticamente l'obbligo della conservazione ex Delib. CNIPA 11/2004 di tutto quanto scambiato attraverso quel canale non sono convinto.
Intanto la tua affermazione "Il passo successivo è semplice, il messaggio di PEC è un documento informatico e come tale va conservato" non mi pare vera.
Da nessuna parte è prescritto un obbligo di conservazione di qualunque documento informatico. solo perché è informatico.
So che c'è un art. 5 bis del C.A.D. che dice "Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell' articolo 71 "
Io deduco che se per una certa tipologia di documenti (tradizionali) esiste un obbligo di conservazione, qualora tali documenti esistano sotto forma di documento informatico allora la conservazione fatta secondo le regole tecniche di cui all'art. 71, che oggi sono quelle della Deliberazione CNIPA 11/2004 è corretta per ottemperare all'obbligo di conservazione.
Tutto il mondo delle scritture di rilevanza fiscale e tributaria è regolato dal provvedimento del Min. Economia e Finanze, anche senza la PEC, non lo riprenderei qui.
Ma nel concetto di documento informatico [la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti] rientra anche un normale messaggio email, non solo la PEC, se il suo contenuto è giuridicamente rilevante. Significa forse che anche le email devono essere conservate con le modalità "sostitutive" della Delib. 11/2004?
Credo si possa placidamente concordare che il legislatore non aveva questo intento, chiaramente impossibile da soddisfare in questa "era geologica".
Quindi i giuristi potranno dirci per intanto se questo articolo del CAD, che indica una certa metodologia come valida, è anche l'unica valida.
Poi potranno dirci se un eventuale obbligo in capo alla P.A. sia automaticamente valido per l'impresa privata.
E magari sarebbe bene, se dobbiamo spaventarci tutti, avere un riferimento preciso all'obbligo di conservazione che io ancora non vedo.
Secondo me la PEC non aggiunge alcun obbligo rispetto alla mail, se non quello di avere una casella e comunicarla al Registro Imprese.
Cosa che ho fatto con le mie mani, in pochi minuti.
Saluti a tutti
Marco
Marco C. • Salve .. sono di corsa..
@Ruggeri:
..non so..il link a me lo apre
@Roberto B:
piu tardi provo a rispondere
grazie pe rl'interesse
Marco
Marco C. • Ciao Roberto,
provo a spiegarmi meglio:
innanzitutto,teniamo separato il discorso di cosa conservare (obbligo di conservazione, regolato dalla normativa civilistica e fiscale) da quello di come conservarlo (in modalità analogica o digitale,regolato da CAD e regole tecniche).
L’obbligo di conservazione per la corrispondenza (che siano documenti cartacei o informatici, non conta) , dal punto di vista civilistico è dato dal’art. 264 cc che per la parte che qui interessa, recita : ” .. .. conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite” .
Veniamo ora alla modalità di conservazione.
Converrai con me i messaggi PEC sono documenti informatici. In particolare il messaggio PEC è firmato elettronicamente dal gestore (il gestore firma la busta di trasporto attestando che quel messaggio gli è pervenuto in tale data e aveva un certo contenuto.)
Rimanendo sulla deliberazione CNIPA 11/2004 vanno dunque conservati ex art 3 comma1.
Veniamo ora alla PEC.
Introducendo l’obbligo di un indirizzo PEC, il legislatore (consapevolmente o meno) mi obbliga a ricevere documenti informatici,non parlo dei documenti eventualmente allegati al messaggio,ma intendo lo stesso messaggio PEC (a cui è apposta la firma del gestore).
Questo è il mio punto di vista, per le considerazioni generali sul modo di procedere del legislatore in tema di documento informatico ti rimando al breve articolo su Cittadini di Internet.
Ciao
Roberto
Roberto B. • Confermo, il link non funziona.
Ma ho provato a cercare nel sito del Ministero Sviluppo Economico, credo che il link giusto sia questo: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/AOO-DIP-IMP_Registro_Uufficiale_2011.pdf
Sono fuori dal mio mondo, ma se ben capisco esiste una generica sanzione per omessa denuncia ... ecc. ecc. e questa circolare invita a fare chiarezza.
Grazie, è un elemento utile
Roberto
Roberto B. • Ciao Marco
Non sono d'accordo su alcune delle tue deduzioni.
La deliberazione CNIPA 11/204 rappresenta un insieme di regole tecniche, a seguito di prescrizioni del DPR 445/2000 (poi assorbite nel C.A.D.).
Leggi le premesse della Deliberazione "IL COLLEGIO: ... Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, il quale prevede che gli obblighi di conservazione ed esibizione dei
documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini sia amministrativi sia
probatori, A N C H E se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione ...."
Ecco, secondo me il punto focale è quell'ANCHE. Significa che se organizzi un sistema fatto così va certamente bene.
L'art. 2 poi dice che gli obblighi di conservazione sostitutiva previsti dalla legislazione vigente (quindi norme esistenti al di fuori della Deliberazione) sono pienamente soddisfatti qualora il processo di conservazione sia effettuato con la metodologia indicata. Non dice SOLO con questa metodologia.
Il punto è davvero tutto qui.
Come dicevo, sono convinto che non esista (almeno fino a quando qualcuno non mi convince del contrario, codice alla mano) alcun obbligo di conservare in base alla Delberazione CNIPA "TUTTI" i documenti informatici solo perché tali.
Per esempio: forse che l'obbligo di fare le comunicazioni sociali al registro imprese, a partire dal bilancio, con firma digitale implicava l'allestimento di un sistema di conservazione sostitutiva o l'acquisto di un tale servizio in outsourcing con tanto di affidamento del ruolo di Responsabile della Conservazione? Se così fosse tutte le società di capitale dovrebbero avere questi sistemi in linea già da anni.
Inoltre non mi pare affatto vero che la firma digitale sia il discrimine per distinguere un documento informatico da uno non informatico. Peraltro i messaggi PEC sono firmati dal sistema (dai server dei gestori) con certificati non qualificati, allo scopo di documentarne l'integrità ed il tempo di passaggio, non sono firmati dall'autore. Certamente non sono firmati dal destinatario.
Se l'arrivo presso di me di un qualunque documento informatico mi obbligasse ad attuarne la conservazione sostitutiva sarebbe una trappola mortale. Il buon senso mi dice non può essere così.
Il punto è - secondo me - capire se l'attuale impianto normativo impone (come dici tu) una procedura impossibile da estendere a tutti i soggetti (e in tal caso occorre protestare ed ottenere una correzione delle norme) oppure se tale obbligo non sussista (come credo io).
Facciamo l'esempio delle fatture: per accettare fatture elettroniche (firmate digitalmente, con riferimento temporale) e gestirle in formato elettronico devo fornire al mittente una specifica autorizzazione. Ma ormai moltissimi soggetti trasmettono copie digitali delle fatture, in formato PDF, senza che il destinatario sia obbligato a gestirle come informatiche. In pratica il destinatario le stampa (materializzazione a cura del destinatario) e le conserva in modo tradizionale, sollevandosi dagli obblighi di cui al DMEF 23/1/2004, tra cui la comunicazione dell'impronta all'AdE.
Al di fuori dei documenti di rilevanza fiscale e tributaria, dove c'è una normativa specifica, l'obbligo di "conservazione" esiste (suppongo) per certe tipologie di documenti.
Certamente, per tali tipologie, ove esistano in forma di documenti informatici, la conservazione in conformità alla deliberazione CNIPA 11/2004 è idonea.
Questo implica che per l'impresa privata (cioè fuori dalla PA) è anche l'UNICO modo?
Saluti a tutti
Nicola
Nicola S. • Carissimi,
finalmente trovo il tempo per partecipare a questa interessantissima discussione.
Io credo che sia la testi di @Marco sia quella di @Roberto, siano entrambe vere!.
Mi spiego meglio : è vero che non esiste codice alla mano un obbligo di conservare TUTTI i documenti informatici, ma è altrettanto vero che conservare documenti vitali dell'azienda è obbligatorio. Tutto sta nella forma. Ed è molto semplice e dirò anche cose banali, ma ad esempio :
Fattura priva di firma digitale : si stampa.
Fattura con firma digitale : non si stampa. Se stampo avrei bisogno quanto meno di un pubblico ufficiale o di un timbro digitale come nelle PA.
Se stampo conservo su carta, se non stampo conservo un documento informatico. E come conservo un documento informatico ? Tramite regole tecniche ben precise e una normativa altrettanto precisa.
Ora andiamo alla PEC e vi faccio questa domanda : posso stampare una PEC ? Attenzione non parlo degli allegati, ma del messaggio di PEC. La risposta sarà : non posso stampare. @Roberto ha ragione quando dice che la firma non è certamente qualificata e non è certamente del destinatario, ma.....se volessi dimostrare davanti ad un giudice di aver ricevuto un messaggio PEC, un CTU dovrebbe verificare l'integrità del messaggio PEC e ovviamente tutto il processo dell'avvenuta consegna-ricezione della PEC stessa. Credete che possa farlo su un documento di carta ? Non credo.
In pratica si dovrà portare il pc o il server dove risiedono i messaggi PEC e si controllerà il tutto. Dunque la PEC è un documento informatico e in quanto tale deve essere conservato in digitale. E non esiste altro modo.
Questa è la mia personale considerazione, ma credo che tutto dipenda da cosa si deve conservare e soprattutto per quali scopi.
Roberto
Roberto B. • Ciao Nicola, benvenuto
L'esempio delle fatture mi sembra forse non quello ottimale, innanzitutto perché sono regolamentate da una norma ad hoc.
E poi l'intervento del Pubblico Ufficiale mi pare sia richiesto nel processo inverso: digitalizzare un originale analogico UNICO per buttarlo via e tenere solo la copia elettronica.
Ma qui non facciamo nulla del genere.
Io sono d'accordo che non possiamo buttare via i messaggi PEC, ci mancherebbe. Non a caso molti gestori offrono un servizio di archiviazione di tutti i messaggi PEC transitati sulla casella che ci vendono e credo che sia molto utile (per i soggetti informatizzati finoad un certo punto, quelli che non hanno un disaster recovery né una procedura di backup come si deve) avvalersene.
Ma se io il messaggio lo conservo nel senso puro e semplice di farne una "archiviazione elettronica", perché non sarebbe sufficiente?
Tengo i messaggi ben ordinati nel mio archivio. Non li perdo. A richiesta li esibisco.
Si obietterà che dopo qualche anno il certificato della firma digitale del server PEC scade, ma è anche vero che il gestore deve conservare la registrazione dei messaggi (tanto è vero che il passaggio per il sistema PEC fa fede anche come riferimento temporale opponibile ai terzi, al pari della marca temporale che ha una validità minima di 20 anni). In caso di contestazione fa fede il registro del gestore (proprio come avviene per le marche temporali) a dimostrare che non mi sono falsificato la firma del server.
Ma credo che si debba fare un passo indietro.
La normativa OBBLIGA le società e i professionisti a dotarsi di una casella PEC. E' un fatto.
Quello che mi arriva via PEC equivale ad una raccomandata A.R. E' un fatto
Quasi nessuno, statisticamente, è attrezzato per fare una vera e propria conservazione sostitutiva dei messaggi PEC (con nomina nel Responsabile della Conservazione, Manuale della Conservazione, scelta dei sistemi, garanzia dell'integrità nel tempo, ecc.) e questo è una altro fatto.
Non esiste alcun pronunciamento di origine governativa che sostenga l'obbligo di una tale forma di conservazione.
Se la normativa non è chiara, tanto che ad alcuni di noi pare che ci sia quest'obbligo nascosto, allora chiediamo che sia detto con chiarezza che l'obbligo non sussiste.
Ma non scagliamoci contro l'obbligo di avere una PEC, che invece assicura a tutti noi che sappiamo usare le tecnologie la possibilità di sollevarci dall'anacronistico istituto della Raccomandata.
Oltre al piccolo dettaglio che per noi informatici, quello che passa per i computer è business, quello che viaggia su carta no ...
Nicola
Nicola S. • Ciao @roberto , in verità il PU serve per validare la copia analogica di un documento informatico , per il semplice motivo che la stampa di un documento con firma digitale, potrebbe contenere informazioni diverse dal documento originale e poi vi è anche un discorso di certezza delle informazioni visto che stampando un documento informatico ovviamente si perde la firma digitale. Detto questo, ritengo che sia possibile archiviare le Pec semplicemente in modo elettronico senza la conservazione sostitutiva , ma ritengo che manchi in questo caso ancora una volta il concetto di : certezza di conservazione. se la pec semplicemente è un documento informatico provvisto di un certificato e timestamp , allora per quale motivo dovrebbe essere diverso da tutti gli altri documenti informatici che conserviamo con le regole tecniche del ex Cnipa ?
Roberto
Roberto B. • Ciao @Nicola
Il procedimento di validazione di una "copia conforme" ha un senso (a modestissimo parer mio) in certi ambiti di PA ove il documento originale è elettronico ma ad un cittadino non attrezzato se ne voglia fornire una equivalente copia catacea. E' il caso delle cartelle cliniche o dei referti. Ma nella PA il pubblico ufficiale è un funzionario interno, in ogni altro caso deve essere un notaio, il che rende la procedura di fatto inattuabile.
Sono d'accordo che non sia una grande idea ottemperare all'obbligo (che vorrei qualcuno definisse con chiarezza) di conservazione della corrispondenza mediante stampa della PEC. Tra l'altro la PEC si presta bene all'uso degli allegati, magari firmati (firmati per davvero, non dal server di PEC) e la stampa è inevitabilmente un processo con grande perdita di informazione.
Per me il modo più ragionevole di procedere, per l'utente poco attrezzato, è sottoscrivere un servizio opzionale di conservazione da parte del gestore. Si controlli bene il contratto, che il gestore non si tolga da tutte le responsabilità, poi siamo a posto.
Ma credo che un intervento del legislatore per chiarire questi aspetti per l'impresa privata sia doveroso.
Marco
Marco C. • Non avevo capito quale era il link che non funzionava :-)
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che ribadisce l’applicabilità delle sanzioni ex art. 2630 c.c. per le aziende che non ottemperano all’obbligo dell’indicazione dell’indirizzo PEC. la trovate qui:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/parereCCIAAGE_comnePEC.pdf
Roberto, ti rispondo con un esempio:
un cliente ti notifica a mezzo PEC con tanto di allegato PDF/A sottoscritto con firma digitale, la disdetta di un servizio.
Come lo conservi il PDF/A sottoscritto digitalmente ?
Essendo un imprenditore hai un obbligo di conservazione, e tale obbligo va soddisfatto secondo il CAD e relative norme tecniche.
Prima della PEC nessuno ti obbligava ad accettare un documento informatico sottoscritto, ora si.
Il cliente non poteva mandartelo con e-mail non certificata , perchè non avrebbe potuto provare l’avvenuta consegna; se tu non fossi obbligato ad avere la PEC lui te lo avrebbe dovuto notificare a mezzo di raccomandata cartacea.
Roberto
Roberto B. • @Marco, siamo al punto.
La tua frase:
"Essendo un imprenditore hai un obbligo di conservazione, e tale obbligo va soddisfatto secondo il CAD e relative norme tecniche."
... me la giustifichi? Dove sta scritto quest'obbligo? E dove è scritto nel CAD che un documento informatico DEVE essere conservato secondo Delib. 11/2004?
E dov'è la distinzione tra un PDF/A sottoscritto e un PDF non sottoscritto? Se esprime atti o fatti giuridicamente rilevanti anche il secondo è un documento informatico.
Prima della PEC il cliente con la mail poteva mandarti qualunque cosa. Non tutto arriva via raccomandata. Per esempio le fatture. E i primi solleciti di pagamento.
Se io ti mando una mail e poi andiamo in tribunale, tu puoi dire che non l'hai mai ricevuta. Ma se non lo neghi e non sostieni che il contenuto era diverso da quello che esibisco io, quel documento vale eccome.
claudio
claudio C. • @roberto
Codice civile art. 2214, è escluso il piccolo imprenditore, ma anche per lui in caso di giudizio la mancanza dei documenti comporta perdita di diritti.
Per non dire che un'azienda seria ha anche regole interne che comportano la classificazione e conservazione dei documenti, quelle relative alla certificazione dei processi etc. etc.
Circa l'affidamento della conservazione di copia della posta al gestore, ritengo che vengano meno i criteri adeguati di classificazione che invece dovrebbero essere la caratteristica peculiare di un sistema di conservazione digitale .
Da me se clicchi su una fattura e chiedi di vedere il fascicolo arrivi fino all'email o viceversa se fai una ricerca globale con una ragione sociale o una partita iva, trovi tutto e per tutto intendo anche le email i fax e gli "affari" generano collegamenti tra i documenti.
@Franco
Vaglielo a spiegare ai frattelli gargiulo
Marco
Marco C. • Ciao Roberto,
sui vantaggi di una corretta conservazione ha già detto Claudio.
Rispondo invece puntualmente alle tue considerazioni:
"Essendo un imprenditore hai un obbligo di conservazione, e tale obbligo va soddisfatto secondo il CAD e relative norme tecniche."
... me la giustifichi? Dove sta scritto quest'obbligo?
A parte la normativa fiscale che impone la tenuta delle scritture contabili (e su cui penso non ci sia dubbio), esiste anche la normativa civilistica (codice civile e leggi collegate) che regolano l’attività imprenditoriale. In particolare per la corrispondenza ti ricordo il su menzionato 2214 cc, che per la parte che qui interessa, (omissis.. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.) - Meglio non so spiegarlo.
E dove è scritto nel CAD che un documento informatico DEVE essere conservato secondo Delib. 11/2004?
Non è scritto da nessuna parte che DEVE essere conservato attivando un servizio di conservazione sostitutiva. Gli obblighi di cui sopra posso essere ottemperati conservando i documenti o in modalità cartacea (come è stato fatto per millenni), oppure in modalità informatica.
Se un imprenditore decide di conservarli in modalità informatica (cosa che io consiglio vivamente) deve seguire il CAD e le relative regole tecniche , che ne determinano le modalità e il valore giuridico.
E dov'è la distinzione tra un PDF/A sottoscritto e un PDF non sottoscritto? Se esprime atti o fatti giuridicamente rilevanti anche il secondo è un documento informatico.
Questo è un punto fondamentale.
Se io accetto un documento SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE ho due opzioni a) lo conservo in modalità analogica b) lo conservo in modalità informatica.
Opz. a) lo conservo in modalità analogica.
Quindi ex art 21 c1 CAD chiamo un NOTAIO e ne faccio attestare la conformità all’originale, dopo di che lo archivio in un bell’armadio.
Opz. b) lo conservo in modalità informatica ex art 3 comma1 delib. CNIPA 11/2004
In sostanza, formalmente nessuno mi vieta di conservare il documento il PDF/A in modalità analogica, ma il costo dell’intervento del notaio ne rende praticamente irrealizzabile detta modalità.
Se il documento informatico NON È FORNITO DI FIRMA ELETTRONICA è una riproduzione meccanica (art 2712 CC ) e anche la sua stampa è una riproduzione meccanica , quindi il valore giuridico non cambia.
Questa è solo una parte del discorso, c’è poi la questione di come conservare le ricevute PEC.
Al di la di queste considerazioni che sfiorano l’accademico, riassumo brevemente quello che interessava sottolineare nel mio intervento :
Il digitale è un ottima cosa.
Ma
Le imprese non lo hanno focalizzato (altrimenti la casella Pec l’avrebbero già attivata nel 2009 )
Di questo ne è complice il comportamento del legislatore attraverso un modo di procedere confuso.
Saluti